Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di estendere al patrimonio pubblico, nei giudizi di responsabilità previsti dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, alcune delle garanzie previste dall'ordinamento privato, attuando così l'auspicata identità tra la sfera patrimoniale pubblica e quella privata conformemente ai princìpi della Carta costituzionale, e, allo stesso tempo, in modo da perseguire anche le finalità dell'articolo 97 della medesima Carta. Verrebbe infatti in tale modo rappresentata efficacemente l'esigenza dell'imparzialità dell'azione amministrativa, che non si può dire sia stata sorretta da un sistema di sanzioni adeguato.
La proposta di legge si ispira alle norme sull'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui agli articoli 2393, 2393-bis e 2395 del codice civile sulle società per azioni, normativa che si fa carico, tra l'altro, di tutelare anche e soprattutto la minoranza dei soci.
La normativa che si propone, per la natura pubblica degli interessi da tutelare, presuppone, ovviamente, un esito sfavorevole del giudizio per responsabilità amministrativa o contabile dinanzi alla Corte dei conti.
Una volta intervenuta la condanna del o dei responsabili, non si può trascurare il fatto che, come spesso accade, in caso di danno elevato il risarcimento del danno patrimoniale resta solo sulla carta, perché in concreto non è possibile eseguire la sentenza per le condizioni del patrimonio del responsabile, situazione che spesso viene callidamente predisposta: si pensi, per esempio, ai casi di dolo.
Si perde, in tale modo, sia il valore deterrente sia quello sanzionatorio della responsabilità per danno alla finanza pubblica.
In diritto positivo esistono norme, oltre a quelle sopra indicate, che riguardano il settore